Vogliamo ricordare che in una sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia è possibile avere tutte le informazioni utili per la richiesta dei principali certificati, civili e penali (casellario giudiziale, carichi pendenti, godimento diritti civili, ecc.), e i recapiti degli uffici competenti. In tema di utilizzo delle certificazioni, viene in ogni caso ricordato che, dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono necessarie solo nei rapporti tra privati. Sono state, infatti, apportate modifiche all’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000 con l’aggiunta di due commi (01 e 02) nei quali si stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (ad esempio: comuni, regioni, ministeri, scuole, agenzie delle entrate, gestori di pubblici servizi), in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati è obbligatorio presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
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