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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2022

BUONO CARBURANTE 2022 E ALTRI FRINGE BENEFIT

Il Decreto Ucraina (D.L 21/2022), convertito con L. 51/2022, ha previsto, all’art. 2, la possibilità per i datori di lavoro privati di corrispondere ai dipendenti un massimo di 200 euro di buoni benzina, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir (D.P.R. 917/1986), ossia esenti da contributi Inps e ritenute Irpef. La previsione ha validità solo per l’anno 2022; a tal proposito, si intendono i buoni benzina corrisposti ai lavoratori fino al 31.12.2022, anche se l’utilizzo avverrà in data successiva.
Tale possibilità riguarda tutti i datori di lavoro privati, mentre rimangono esclusi dalla portata della norma la Pubblica Amministrazione e gli enti pubblici non economici.

I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, assunti a qualunque titolo, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (per i quali non è previsto alcun riproporzionamento dell’importo), anche con contratto di lavoro intermittente, e compresi apprendisti e dirigenti, anche nel caso di svolgimento dell’attività in smart working. I buoni carburante non potranno essere erogati ai soggetti che non hanno un contratto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo, tirocinanti, collaboratori o lavoratori autonomi); per esempio, il buono carburante non può essere corrisposto agli amministratori.
Le aziende non sono obbligate a corrispondere i buoni benzina e anche se decidessero di riconoscerli, l’importo può essere inferiore a 200 euro; nel caso in cui l’azienda decidesse di riconoscere un importo superiore a 200 euro, l’intero importo sarà interamente imponibile (non solo l’eccedenza) come previsto in tema di fringe benefit all’art. 51, c. 3 del Tuir.
Le aziende, quindi, possono liberamente decidere se, quanto e a quali lavoratori riconoscere il buono. I beneficiari infatti non devono necessariamente essere tutti i lavoratori dipendenti, ma anche solo alcune categorie; si ritiene tuttavia consigliabile un comportamento non discriminatorio.
Si precisa che deve trattarsi di buoni carburante o analogo titolo, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di rimborso al lavoratore di spese sostenute per l’acquisto di carburante.
In aggiunta ai buoni carburante, nei limiti sopra indicati, ricordiamo che i datori di lavoro possono corrispondere un’ulteriore buono spesa, soggetto alle ordinarie regole in tema di fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del Tuir. L’importo, che deve considerare tutti i fringe benefit erogati nel corso dell’anno, è in questo caso esente da contributi Inps e ritenute Irpef fino al limite annuo di 258,23 euro; se il valore riconosciuto è superiore a tale limite, sarà interamente soggetto a contributi Inps e ritenute Irpef. Ricordiamo che i fringe benefit in generale possono essere riconosciuti anche ai lavoratori percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, tra cui collaboratori e amministratori.
Nel caso in cui, prima del 22.03.2022, data di entrata in vigore del D.L. 21/2022, le aziende abbiano già riconosciuto ai lavoratori un buono carburante di importo pari a 200 euro, si ritiene possano erogare un buono carburante aggiuntivo esente da contributi Inps e ritenute Irpef se di importo fino a 258,23 euro.
Considerato quanto sopra, per l’anno 2022, le aziende potranno corrispondere:

  • 200 euro di buoni benzina a tutti i lavoratori dipendenti o a categorie;
  • in aggiunta, 258 euro di buoni spesa (a titolo d’esempio, carburante, supermercato, ecc.) a tutti i lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori e amministratori.