Contrariamente al 2020, anno interessato da una variazione Istat negativa, per il 2021 risulta possibile stanziare, in sede di destinazione dell’utile di bilancio, specifiche somme a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.
Nell’ambito delle valutazioni di bilancio, gli organi amministrativi delle società cooperative sono normalmente chiamati a formulare la propria proposta in ordine ai criteri di destinazione dell’utile dell’esercizio, proposta che viene sottoposta all’assemblea dei soci per la relativa approvazione.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie ai fondi mutualistici e alle riserve (indivisibili) del patrimonio netto, è consentito alle società cooperative prevedere, oltre a eventuali attribuzioni ai soci, nei limiti di quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente, lo stanziamento di una quota degli utili netti annuali, ai fini della rivalutazione del valore delle quote o azioni detenute dai soci cooperatori o sovventori.
L’istituto della rivalutazione del capitale sociale, nell’ambito delle società cooperative, rappresenta una valida opportunità che consente, se sfruttata adeguatamente, di mantenere costante nel tempo il valore effettivo delle quote o delle azioni detenute dai soci.
Dispone infatti l’art. 7 L. 59/1992, in ordine alla possibilità, per le società cooperative e loro consorzi, di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, entro il limite massimo previsto nella variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’Istat, con riferimento all’esercizio sociale in cui detti utili sono stati prodotti.
L’istituto della rivalutazione, proprio in forza del dettato normativo citato, gode altresì di specifiche agevolazioni fiscali: la quota dell’utile così destinata, se quantificata entro i limiti citati, non concorre infatti alla formazione del reddito imponibile della cooperativa, ai fini delle imposte dirette.
Dal punto di vista operativo, è necessario dunque in primo luogo acquisire il coefficiente di variazione comunicato annualmente dall’Istat, coefficiente che andrà applicato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato dai soci, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo della quota dell’utile di esercizio assegnabile allo scopo, in completa neutralità fiscale per la cooperativa.
In ordine alle valutazioni da compiere in relazione al bilancio chiuso al 31.12.2021, l’istituto della rivalutazione ritorna di attualità, dopo che lo scorso anno si era registrata, in rapporto all’anno precedente, una variazione di segno negativo, circostanza che non ha reso possibile, in sede di assegnazione del risultato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020, stanziare alcuna somma a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.
Sulla base dei dati diffusi dall’Istat nei primi mesi del corrente anno, la variazione percentuale registrata nell’anno 2021 rispetto al precedente, in relazione al citato indice FOI, è risultata positiva per un coefficiente pari a 1,9%, coefficiente che, come in precedenza specificato, rappresenta l’elemento da assumere ai fini della determinazione dell’ammontare massimo della rivalutazione del capitale sociale imputabile in sede di destinazione dell’utile dell’esercizio chiuso al 31.12.2021.
Peraltro, in ordine alla valorizzazione, anche sotto il profilo economico, del rapporto con i soci, non viene meno l’opportunità di ricorrere ad altre forme di attribuzioni in loro favore, ugualmente agevolate ai fini fiscali. Va ricordata in tal senso la possibilità di procedere all’erogazione ai soci del ristorno, anche eventualmente tramite attribuzione di quote od azioni sociali, istituto cui le cooperative, spesso, fanno maggiormente ricorso, essendo legato non tanto all’ammontare del capitale sociale, bensì all’intensità degli scambi mutualistici intrapresi nell’esercizio tra i soci e la cooperativa di appartenenza.