info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Novembre 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2015

Autovetture aziendali: la fiscalità, anche alla luce della Legge di Stabilità per l’anno finanziario 2016

La “Legge di Stabilità” per il prossimo anno finanziario che proprio in questi ultimi giorni è giunta al Senato, con le sue diverse misure di natura fiscale, fra cui la novità dei cd. maxi ammortamenti, applicabile, dalla lettura delle prime anticipazioni della nuova normativa, anche agli autoveicoli, ci induce ad effettuare un breve riepilogo, quasi un ripasso, in ordine alle regole fiscali relative alle autovetture aziendali.

 

In primis, occorre premettere che la fiscalità delle autovetture riguarda sostanzialmente tre aspetti: a) la deduzione dei relativi costi dal reddito d’impresa; b) l’imposizione del benefit per i dipendenti e per gli amministratori nel caso di utilizzo promiscuo (ossia, anche ad uso personale) dell’auto aziendale; c) la tassazione dell’utilizzo da parte dei soci e la relativa comunicazione annuale.

 

Sotto il primo aspetto, non può non rimarcarsi la percentuale assai modesta di deducibilità ai fini reddituali, per le autovetture impiegate direttamente in azienda (fatto salvo il caso dei veicoli che sono considerati realmente beni strumentali e di quelli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio e da figure imprenditoriali a questi assimilate, quali, per esempio, i promotori finanziari). In via generale, quindi, la deduzione fiscale di ogni spesa è limitata al 20% (sia in relazione ai costi della gestione corrente quali le manutenzioni e le riparazioni, i premi di assicurazione, il carburante, i pedaggi autostradali, etc., sia agli ammortamenti); per gli ammortamenti, poi, vi è un limite di costo su cui calcolare la quota deducibile che è pari ad euro 18.075,99. Ciò vale sostanzialmente anche per i contratti di leasing. Diversamente, in relazione agli autoveicoli che sono considerati beni strumentali dell’impresa, ossia beni senza i quali l’attività d’impresa non può essere assolutamente svolta (ci si riferisce ad attività specifiche quali le scuole di guida, i noleggiatori e, per i servizi pubblici, i taxisti, etc.), la percentuale di deducibilità è piena e pari al 100%. Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio e figure assimilate, la percentuale è pari all’80% ed il costo dell’autovettura fiscalmente rilevante è pari ad euro 25.822,84.

 

Se l’autovettura aziendale viene invece concessa in uso promiscuo al proprio lavoratore dipendente, ovvero al proprio socio lavoratore in caso di cooperative, per oltre la metà del periodo di imposta (quindi per oltre sei mesi), le spese sostenute sono deducibili al 70% e vengono meno i limiti di costo di cui prima. Chiaramente la concessione in uso promiscuo deve risultare dalla documentazione aziendale (per esempio, dal contratto di assunzione o da un contratto di comodato d’uso) ed il relativo benefit per l’uso deve essere incluso nella busta paga. Il benefit, che dovrà essere soggetto sia a ritenute sia a contributi per l’utilizzo dell’autovettura da parte dei dipendenti, dei soci lavoratori o di figure assimilate quali gli amministratori di società, viene quantificato economicamente sulla base del 30% di un valore convenzionale stabilito di anno in anno dall’A.C.I. per ogni tipologia di autovettura, corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri (per cui si ipotizza una percorrenza convenzionale di natura privata pari a 4.500 chilometri, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato utilizzato a titolo personale per una percorrenza maggiore o minore di quella convenzionale).

 

Infine, in caso di utilizzo da parte dei soci o dei famigliari dell’imprenditore individuale, a mero titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, questi soggetti sono tenuti a dichiarare (e quindi a tassare) nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi, la relativa differenza. Tale previsione non riguarda comunque i soci che usano l’autovettura aziendale nella loro qualità di dipendenti, soci lavoratori od amministratori.

 

In ultimo, la novità prevista dalla legge di stabilità 2016, che prevede l’applicazione della maggiorazione degli ammortamenti del 40% anche per le autovetture / autoveicoli nuovi acquistati (od acquisiti con un contratto di leasing) tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016. L’agevolazione opera in sostanza su due diversi livelli: da una parte incrementa del 40% il valore di costo (effettivo) su cui calcolare gli ammortamenti; dall’altra, aumenta in pari misura percentuale (40%) il limite di costo fiscalmente rilevante. A titolo di esempio, si assuma il costo di un’autovettura aziendale non assegnata ai dipendenti / amministratori pari ad euro 30.000,00. Secondo le regole ordinarie in vigore il costo fiscalmente rilevante per la deducibilità è pari ad euro 18.075,99 e la quota annua di ammortamento deducibile è pari ad euro 903,80. Con le nuove disposizioni, qualora confermate, il costo fiscalmente rilevante passa ad euro 25.306,39 e la quota annua di ammortamento deducibile passa ad euro 1.265,32. Nessuna modifica, invece, viene prevista per quanto attiene alle diverse  percentuali di deducibilità fiscale limitata sopra evidenziate (20% generale ed 80% per gli agenti ed i rappresentanti di commercio).

 

(a cura del dott. Gioacchino Dell’Olio)

________________________________________________________________________