La Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto l’emissione, a decorrere dal 06 giugno 2023, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari.
Tale comunicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004, che delega la Cassa Depositi e Prestiti a definire le condizioni di emissione dei buoni fruttiferi postali.
Il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi viene elevato, rispetto alla precedente
emissione (4,65%), al 6,15%.
Ne consegue che anche il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo (quest’ultimo anche se erogato a soggetti diversi dalle persone fisiche), aumentano, dal 06 giugno 2023, all’8,65% (6,15% + 2,50%)
Rimane inalterato invece, rispetto alla precedente emissione (0,50%), il tasso di interesse minimo
dei buoni postali fruttiferi, che resta fissato nella misura dello 0,50%.
Di conseguenza, anche il limite deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche rimane,
dal 06 giugno 2023, all’1,40% (0,50% dei buoni postali fruttiferi + 0,90)6.
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei tassi massimo e minimo dei buoni fruttiferi postali,
delle relative soglie massime di interesse e di dividendo erogabili dalle cooperative, nonché delle
soglie di deducibilità degli interessi sul prestito sociale nei vari periodi nel corso del 2020, 2021,
2022 e del 202
Il provvedimento in oggetto è già in vigore dal 06 giugno 2023
Conseguentemente:
• per quanto riguarda il prestito da soci, da tale data, gli interessi non potranno essere conteggiati in misura superiore al 8,65%;
• per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, a partire dalla data del 06 giugno 2023, l’assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell’utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 8,65% del capitale sociale versato pro rata temporis, fino alla data di chiusura dell’esercizio, ed eventualmente rivalutato ex art. 7, L.59/92.
Ricordiamo che per i dividendi deliberati dal 24 gennaio 2023 al 05 giugno 2023, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere applicato il limite massimo del 7,15%.
Ricordiamo anche che il comma 6, art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, mentre il comma 7, art.5, L. 59/92 stabilisce che ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione del proprio capitale investito maggiorata del 2%.Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art.7, L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell’importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall’Istat..8
Sia nel caso della maggiorazione fino al 2% (per s.s. e a.p.c.) che nel caso della rivalutazione gratuita
(per s.s. e quote ed azioni dei soci cooperatori) questi vanno sempre applicati sul capitale
sottoscritto e versato pro - rata temporis, fino alla data di chiusura dell’esercizio.