Legacoop Liguria - Finpro Liguria, in collaborazione con Is.For.Coop, ha attivato un servizio che permetterà alle imprese di assolvere sia per la parte obbligatoria legata al rapporto biennale sia per consentire l' accesso agli sgravi contributivi, attraverso l'acquisizione della certificazione.
Info e chiarimenti [email protected] o wapp 3351984355 specificando Parità di Genere
FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA: L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede, a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.La certificazione di parità di genere è un processo di certificazione per le aziende virtuose che decidono di investire sulla propria cultura organizzativa uniformandola ai valori della parità, diversità e inclusione, attraverso un piano strategico studiato per eliminare i bias di genere. Intraprendere questo percorso vuol dire sottoscrivere un impegno concreto, comunicandolo sia all’interno che all’esterno, e usufruire di incentivi fiscali, premialità nella partecipazione ai bandi pubblici e sgravi contributivi.
OBBLIGATORIETÀ DEL RAPPORTO BIENNALE
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunita (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
AGGIORNAMENTO 29 SETTEMBRE 2022
Rapporto parità di genere: chi è obbligato?
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto.
Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Per il futuro è confermata invece la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parita incaricata di redigere una resoconto annuale della situazione nazionale.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione da accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il recente D Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che in caso di violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene ?
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
Dott.ssa Rosangela Conte
Ufficio progetti per la promozione e formazione e legalità
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria
Referente Commissione Pari Opportunità Legacoop Liguria