Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 143 del 25 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei Conti ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), con il quale definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. I criteri di congruità si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di
importo pari o superiore ad euro settantamila, con esclusione dei lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.
La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Gli indici di congruità saranno periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali. La verifica della congruità, che sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o
subappalto, ovvero da lavoratori autonomi. L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva. Dopo la pubblicazione del decreto si attende una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) che definirà le modalità di interscambio delle informazioni e anche per attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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