Abolizione del tetto per i subappalti da novembre 2021, pari opportunità nelle assunzioni per i contratti di affidamento delle opere del Recovery Plan, proroga delle deroghe al Codice Appalti: sono alcune delle novità in materia di appalti pubblici contenute nel Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio.
Subappalti
Partiamo dalle nuove norme sui contratti con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto:
- fino al 31 ottobre 2021 la soglia massima per l’affido di opere in subappalto si alza al 50% dell’importo complessivo del contratto ma restano una serie di vincoli relativi ai contratti ad alta densità di manodopera e agli obblighi sugli standard previsti nel contratto d’appatlo di appalto e nei livelli retributivi dei lavoratori;
- dal primo novembre 2021 viene rimosso ogni limite quantitativo ma le stazioni appaltanti «indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia» (contraente e subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante).
Codice Appalti
Le deroghe previste dal dl 76/2020 per velocizzare e semplificare le procedure del Codice Appalti (affidamento diretto) sono prorogate al 30 giugno 2023 (erano in scadenza il 31 luglio 2021). Vengono però introdotte modifiche alle soglie. Per i servizi di architettura e di ingegneria, l’importo di 75mila euro viene portato alla soglia comunitaria di 139mila euro, affidamento con procedura negoziata senza bando per lavori fra i 150mila e il milione euro e, per i servizi di architettura di importo superiore alla soglia comunitaria di 139mila euro o di lavori di importo compreso tra 150mila e 1 milione di euro, almeno cinque operatori economici da invitare, mentre sopra il milione di euro il numero di operatori da invitare è di almeno dieci.
Contratti PNRR
Ci sono poi una serie di norme relative alle pari opportunità per l’aggiudicazione e l’esecuzione delle opere previste dal PNRR, ossia il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del Recovery Plan e del Fondo complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. La violazione dell’obbligo comporta penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Ci sono meccanismi di premialità per le imprese che si impegnano ad assumere donne e giovani fino a 35 anni, utilizzano strumenti di conciliazione vita lavoro, promuovono le pari opportunità anche a livelli apicali. Inoltre: «le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.