È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021, il Decreto 29 marzo 2021, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.
Il decreto, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi il 10 maggio 2021 (essendo il 9 giorno festivo), contiene la nuova Regola tecnica verticale per le strutture sanitarie e si applicano alle:
a) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
b) residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
c) strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Le norme tecniche si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002.
Il DM 29 marzo 2021 introduce nella Sezione V “Regole tecniche verticali” del D.M. 3 agosto 2015, contenente le norme tecniche per la prevenzione degli incendi, il capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività indicate sopra.
Ricordiamo che il Decreto del 2015 ha dettato delle disposizioni di carattere generale, cui si sono aggiunte nel tempo le regole specifiche per i diversi settori di attività e ora viene aggiunta una regola tecnica verticale specifica per le strutture sanitarie.
Il nuovo decreto definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.
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