Contestualmente alla nomina, l’amministratore di società di capitali deve rilasciare una dichiarazione scritta che attesti l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizione dall’incarico lui attribuito dall’assemblea.
Si avvicinano i termini per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 e in taluni casi l’assemblea dei soci sarà chiamata anche a rinnovare gli organi amministrativi in scadenza.
A tal proposito occorre ricordare che il D.Lgs. 183/2021, entrato in vigore lo scorso 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a quest’ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l’inesistenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea.
La novità, recepita nell’art. 2383, c. 1, c.c., consente alla società la preventiva valutazione dell’idoneità del soggetto che sta per nominare amministratore e introduce un ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che, come avviene per ogni iscrizione eseguita, sarà verificato dall’ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione della nomina ad amministratore.
Nel dettaglio, l’amministratore nominato dovrà attestare di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi. Nel silenzio della norma, si ritiene necessario, anche a fini probatori, che la dichiarazione sia scritta ed acquisita agli atti dal presidente dell’assemblea.
Salvo ulteriori e diverse precisazioni, non si ritiene necessario depositare tale dichiarazione, unitamente al verbale che delibera la nomina dell’amministratore, al Registro delle Imprese, ritenendosi sufficiente una menzione all’interno del verbale stesso in cui dare atto di averne ricevuto notizia scritta.
In seguito all’introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs. 14/2019, denominato Codice della Crisi di Impresa, le suddette cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla Srl; pertanto la dichiarazione deve essere richiesta ai nominandi amministratori di società per azioni, di società in accomandita per azioni e di società a responsabilità limitata.
Per effetto del richiamo contenuto all’art. 2488 c.c., la novella dovrà applicarsi anche in caso di nomina di liquidatore di società di capitali.
Inoltre, la dichiarazione dovrà essere presentata anche in caso di trasformazione societaria, anche se solo in caso di nuova nomina degli amministratori e non in caso di conferma.