A seguito della positiva decisione della Commissione Europea, sono stati firmati i decreti di attuazione delle misure contenute nell’articolo 26 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla L. n. 77/2020, rivolte alle società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.
L’Articolo 26, comma 4, del “Decreto Rilancio” introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che per questo motivo abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale, dopo l'entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), ed entro il 31 dicembre 2020.
Per i crediti di imposta previsti dall’articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.
Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia, con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020 stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.