Com’è noto, ogni triennio l’importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei soci persone fisiche, viene adeguato ai sensi dell’art. 21, comma 6, L.31 gennaio 1992, n.59. L’ammontare esatto di tale rivalutazione, ai sensi della citata norma di legge, dovrebbe essere sancito con l’emanazione, da parte dei Ministri competenti, di un apposito decreto. In assenza di tale emanazione, note le percentuali “delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT” – (previste sempre dal comma 6, art. 21/59), tenendo anche conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996 (che si allega) siamo – sulla base dell’affermazione contenuta proprio nella citata risposta: “la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata all’inizio del nuovo triennio” – a comunicarVi i nuovi limiti di importo per il periodo 2022 – 2023 – 2024:
- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione , € 76.163,77;
- per i soci delle altre cooperative, € 38.081,88.
Tali nuovi limiti, come sopra detto, sono applicabili già dal 1° gennaio 2022.