L’accordo transattivo, o transazione, è disciplinato dall’art. 1965 c.c. e viene definito come “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
L’atto di transazione può avere carattere novativo o dichiarativo a seconda che preveda accordi che determinano nuove obbligazioni tra le parti o regolino quelle già esistenti.
Il tema della rilevanza dell’Iva in questa tipologia di accordi ha suscitato alcuni dubbi circa l’applicazione dell’aliquota, che sono stati affrontati in alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto, con la risposta all’interpello 22.04.2022, n. 212 è stato affermato che se una prestazione di servizi viene effettuata a titolo oneroso, essa configura un’operazione imponibile se si accerta l’esistenza di un rapporto giuridico tra prestatore e committente dove avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche. Quindi, se la funzione economica della corresponsione stabilita nell’accordo ha un nesso diretto con la prestazione di servizi resa, tale corresponsione deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria Iva.
La risposta dell’Agenzia ha anche chiarito che, nel caso oggetto dell’interpello, l’obbligo di non fare, posto a carico della società attrice viene a essere specificamente remunerato tramite l’erogazione a copertura; pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di soggettività e oggettività richiesti per l’applicazione dell’Iva.
Anche la risposta 13.01.2023, n. 33 si sofferma sul corretto trattamento ai fini Iva delle somme corrisposte nell’ambito di un accordo transattivo, confermando l’assoggettamento all’imposta della somma dovuta ex art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972.
La risposta 13.01.2023, n. 28 conferma il diritto alla detrazione dell’Iva calcolata sulle somme oggetto di accordo transattivo affermando altresì che tale diritto è esercitabile secondo le regole generali previste dall’art. 19 D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da accordi transattivi, l’interpello 5.10.2022, n. 491 ha fornito l’inquadramento come di seguito specificato: è fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 101, c. 5 e 5-bis del Tuir la perdita su crediti derivante dall’accordo. Ai sensi dell’art. 101 del Tuir, tali perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. La circolare 1.08.2013, n. 26/E tratta il caso delle perdite su crediti derivanti da atti che generano perdite di tipo realizzativo, tra i quali rientrano gli accordi transattivi che comportano la riduzione del debito o un atto di rinuncia al credito. In questi casi la definitività della perdita è attestata dalle caratteristiche stesse dell’accordo transattivo, dunque, i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità sono accertati.
Una volta stabilita la definitività della perdita la società deve procedere, ai sensi del principio contabile OIC 15, alla cancellazione del credito dal bilancio. Si noti dunque che nel caso delle perdite su crediti la corretta applicazione dei principi contabili è rilevante per la determinazione del reddito d’impresa: secondo l’art. 101, c. 5 del Tuir “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. La risoluzione n. 28/E/2023 ha espresso il suo parere in merito alla deducibilità dell’onere ai fini Ires e Irap confermando la possibilità di dedurre dalla base imponibile Ires e Irap il costo sostenuto in esecuzione dell’accordo transattivo, in quanto rispetta il principio di inerenza.