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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2019

Crisi d'impresa: quali responsabilità per amministratori e sindaci

Nella scorsa edizione (ottobre 2019) abbiamo affrontato con l’articolo di home page il tema del D. Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza”, con particolare riferimento al nuovo e importante obbligo organizzativo per tutti gli Imprenditori che operano in forma societaria o collettiva.

 

Agli amministratori viene fatto carico di dotare la società di un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

 

Tra gli obblighi relativi alla la gestione della società, questo rientra oggi tra i principali e, a titolo di esempio, comprende l’adozione di idonee misure di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, privacy, antiriciclaggio.

 

Il revisore contabile e la (eventuale) società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione.

 

Per quanto riguarda gli organi di controllo societari, per la verità, le novità apportate dal Codice della crisi non introducono ex novo una verifica che, ognuno per i suoi ruoli, questi erano in qualche modo già chiamati a effettuare, ma indubbiamente amplificano e individuano con maggiore puntualità quali debbano essere le specifiche caratteristiche di tale controllo.


Infatti, l’assetto organizzativo dell’azienda non solo deve essere adeguato, ma deve altresì essere costruito in modo tale da riuscire a rilevare tempestivamente i segnali di una possibile crisi o di una possibile perdita della capacità della società di agire in condizioni di continuità aziendale: le verifiche dovranno quindi essere condotte con questa ottica anticipatoria.

 

 Sotto il profilo della responsabilità degli organi di controllo societari, i sindaci e i revisori che si attiveranno tempestivamente in presenza di fondati indizi di una crisi in atto, tramite segnalazione scritta e motivata all'organo amministrativo, conseguiranno una limitazione delle responsabilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 14, c. 3 D.Lgs. 14/2019.

 

Per quanto riguarda invece gli amministratori, si ricorda che è sempre fatto obbligo in capo agli stessi di agire con diligenza, attuando le misure necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale e che, in caso di non corretto adempimento, gli amministratori rispondono dei loro atti o delle loro omissioni, ove:


a) nell'esercizio delle loro funzioni abbiano adottato un comportamento contrario ai doveri e agli obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto Sociale;


b) il compimento di tali atti od omissioni abbia cagionato un danno, con un nesso di causalità tra quest’ultimo e il comportamento dell’amministratore.

 

Per concludere, questi elementi di novità possono anche riproporre l'opportunità dello strumento assicurativo: la copertura offerta da una “polizza per la Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti" assicura componenti del consiglio di amministrazione, dirigenti nell’ambito delle loro funzioni manageriali, componenti del collegio sindacale, per casi di negligenza, errore, dichiarazione inesatta, omissione, ecc. che comportino una perdita economica nei confronti dell'azienda, dei fornitori, dei creditori, del singolo socio di una società a responsabilità limitata, anche nel caso di fallimento dell'azienda stessa.