La legge di conversione del D.L. 8.04.2020, n. 23 ha sancito che il rispetto delle prescrizioni dei protocolli anti-contagio, secondo le specifiche attività svolte, costituiscono forme di adempimento dell’art. 2087 C.C.
Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, è sufficiente l’applicazione delle prescrizioni del protocollo 24.04.2020 siglato tra Governo e parti sociali, con relativi aggiornamenti.
Resta il dubbio sull'adozione di misure per imporre ai dipendenti l’adesione alla campagna vaccinale. Va ricordato che è il medico a valutare se il rifiuto del vaccino è causa di inidoneità al lavoro (parziale o totale), o se invece il lavoratore potrebbe diventare inadatto a una mansione con il pubblico e autorizzare il datore di lavoro a sospendere dal lavoro il dipendente, ma solo dopo avere verificato se è possibile adibirlo a mansioni diverse.