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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2021

Certificazione dei bilanci delle società cooperative e consorzi. Pubblicato l’elenco delle società di revisione abilitate

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale 16 novembre 2021 con il quale si provvede all’aggiornamento dell'elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione dei bilanci di società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1992.

Le società cooperative sono sottoposte a molteplici forme di controllo, alcune equivalenti a quelle previste per le società di capitali, altre tipiche della fattispecie cooperativa.
In estrema sintesi, le tipologie di controllo sulle società cooperative ineriscono:

  • il controllo del Collegio sindacale;
  • il “controllo interno” rappresentato dalla revisione legale dei conti;
  • la certificazione di bilancio, secondo quanto disposto dall’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  • la vigilanza cosiddetta esterna ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.


Le società cooperative ed i loro consorzi sono sottoposte alla certificazione annuale del bilancio nei casi in cui si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:

  • valore della produzione superiore a euro 60.000.000;
  • riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000;
  • prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.000.000;
  • partecipazione di controllo in società per azioni.

Tale obbligo decorre dall’esercizio successivo a quello del verificarsi della fattispecie, mentre decade nello stesso esercizio in cui tale presupposto viene meno

La certificazione deve essere eseguita:

  • nei casi in cui la cooperativa sia iscritta ad una associazione nazionale di rappresentanza e tutela cooperativa, da parte di una società iscritta all’albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico che siano convenzionate con l’associazione stessa;
  • nei casi in cui la cooperativa non aderisca ad alcuna delle predette associazioni, da una delle società di revisione iscritte nell’apposito elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico;
  • nei casi in cui la cooperativa sia sottoposta alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, da una società di revisione iscritta negli elenchi formati dalle stesse regioni.

Per consultare l'elenco completo clicca qui.