Nel contratto di rete, la c.d. “impresa referente” è tenuta ad attivare lo speciale regime di gestione della manodopera, con le comunicazioni sui rapporti di lavoro (tramite “CO Unirete”); mentre al cosiddetto “datore di lavoro di riferimento” spetta l'adempimento degli obblighi contributivi (Inps), assicurativi (Inail) e di contabilità del lavoro (Libro unico del Lavoro) per i dipendenti messi a fattor comune.
In caso di inadempimento degli obblighi, opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa (art. 1294 c.c.). Pertanto, in presenza di un accertamento, la richiesta di pagamento (contributi e premi assicurativi) è notificata anche ai co-datori di lavoro che sono obbligati solidalmente, in analogia a quanto avviene nella responsabilità solidale in materia di appalti.