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Ed. Dicembre 2020

Accordo tardivo sul premio di risultato

L'Agenzia delle Entrate, con risposta 17.11.2020, n. 550, ribadisce che al momento della stipula del contratto collettivo gli obiettivi da ottenere non devono essere certi.

La L. 208/2015 prevede una tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% all'Irpef e alle relative addizionali, in favore di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Tali criteri sono stati successivamente definiti tramite D.M. 25.03.2016 il quale ha inoltre stabilito che al termine del periodo previsto dal contratto (cd. "periodo congruo", ovvero di maturazione del premio) dovrà essere verificato l'incremento di uno degli obiettivi indicati nel contratto, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

L'Agenzia delle Entrate precisa che “non è, pertanto, sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio”. A tal fine, già precedenti note di prassi indicavano che il regime fiscale di favore si può applicare sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Sostanzialmente presupposto essenziale per la detassazione è che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un'eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. In particolare, “tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo”. Quando il contratto collettivo prevede che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, potrà applicare l'imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo sarà conseguito il risultato incrementale.

Rispondendo al quesito posto da un lavoratore  il Fisco rileva che il datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività variabile, non aveva applicato il regime fiscale di favore poichè non riteneva incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il raggiungimento dell'obiettivo incrementale. Ma l'Agenzia delle Entrate si spinge oltre, spiegando a giustificazione della propria interpretazione che “per le società sono disponibili strumenti di analisi e indicatori ampiamente affidabili atti a valutare l'andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento e a ricavarne proiezioni puntate alla scadenza dell'esercizio interessato con risultati molto attendibili sui quali vengono infatti elaborate le strategie ed i comportamenti di mercato” continuando che “seppure dette valutazioni hanno comunque natura predittiva, influenzabili da fattori esterni o interni, nella fattispecie in esame le valutazioni del sostituto d'imposta, circa l'incertezza dell'obiettivo incrementale, giungono dopo 9 mesi di attività delle società del Gruppo, che si ritiene, quindi, attentamente stimata”.

In sostanza, se si conclude un accordo collettivo durante l'anno di maturazione del premio, il rischio è di incappare nella perdita dell'agevolazione per la presunta attendibilità dei forecast elaborati dalle aziende. Bisogna vedere quanto siano stati affidabili i forecast elaborati in corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e quante aziende realmente possano avere incrementato gli indici programmati rispetto al periodo congruo precedente, considerando che l'epidemia ha colpito fortemente il tessuto produttivo italiano sin da febbraio 2020.