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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2017

Unioni civili e diritto alle prestazioni economiche INAIL

Con propria  circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 l’INAIL ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della normativa sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (Legge 20 maggio 2016, n. 76).

 

L’articolo 1, comma 20, della legge in questione, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica  delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.

 

L’art. 1, comma 21, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; ne consegue che esiste il diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis  (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).

 

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, queste ultime non possono essere ritenute beneficiarie delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.