Il Datore di lavoro ha il diritto di essere risarcito nel caso della sospensione temporanea della prestazione lavorativa del dipendente dovuta a qualunque fatto imputabile a responsabilità di terzi. Rientrano tra queste ipotesi, casi di natura differente quali l'incidente stradale, il morso di animale in custodia, l'intossicazione alimentare in un ristorante, per citare alcuni casi.
Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di risarcire non solo il danno subìto dal datore di lavoro per l'assenza del lavoratore, ma anche gli onorari legali sostenuti dall'azienda per quantificare ed attivare la procedura di risarcimento.
Ogni ulteriore dettaglio nell’apposita circolare della Rete Nazionale Servizi di Legacoop.