info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Aprile 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2016

Riforma del Terzo Settore: motivazioni storiche, struttura della legge delega e prime riflessioni.

 

Dopo l’articolo pubblicato sul numero di giugno 2016, Infolega  ritorna sul tema della Riforma del terzo settore ospitando un intervento del dott. Gioacchino Dell’Olio, che ringraziamo sentitamente.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Il termine Terzo Settore è stato utilizzato per la prima volta in ambito europeo negli anni ’70, intendendosi con tale accezione un insieme variegato di soggetti privati che operano nel campo della produzione di beni ed in particolare di servizi di pubblica utilità. Si definisce “Terzo” in quanto si colloca sostanzialmente fra lo Stato ed il Mercato in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà sancito dall’art. 118 comma 4° della nostra attuale carta costituzionale.

 

Nella sostanza i connotati principali dei soggetti appartenenti a tale settore sono i seguenti:

a)      natura privata, ossia non vi rientrano i soggetti e le istituzioni pubbliche;

b)      erogazione o produzione di servizi ovvero produzione o scambio di beni di utilità sociale;

c)       il fine perseguito è di natura non lucrativa, ossia le attività svolte non sono mai finalizzate al lucro; per esempio, sono di natura ideale, ovvero solidaristica, ovvero ancora sportiva dilettantistica, etc.;

d)      autonomia e struttura democratica, ossia gli associati hanno tutti gli stessi diritti e sostanzialmente gli stessi doveri; hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa e, se maggiorenni, di poter concorrere nelle elezioni degli organi gestori (elettorato attivo) e di essere eletti (elettorato passivo);

e)      svolgimento delle attività grazie all’impegno, in particolare, dei soci volontari.

 

I soggetti che possiamo in oggi annoverare nel Terzo Settore sono disciplinati da normative speciali, le quali seppure hanno, almeno quelle di più recente emanazione, dei tratti in comuni, presentano comunque delle differenze in ragione delle rispettive specificità. In particolare, si possono individuare i seguenti soggetti:

-          Associazione riconosciuta (disciplinate dagli artt. 12 ed artt. 14-35 del Codice Civile);

-          Associazione non riconosciuta (artt. 36-42 del Codice Civile);

-          Fondazione (art. 12 ed artt. 14-35 del Codice Civile);

-          Comitato (artt. 36-42 del Codice Civile);

-          Cooperativa Sociale (legge n. 381/91);

-          Associazioni di Promozione Sociale (legge n. 383/2000);

-          Organizzazione di Volontariato (legge n. 266/1991);

-          Organizzazione non governativa (legge n. 49/1987);

-          Società di Mutuo Soccorso (legge n. 3818/1886);

-          Enti ecclesiastici (legge n. 222/1985);

-          Impresa sociale (legge n. 118/2005 - D. Lgs. n. 155/2006);

-          Onlus - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (D. Lgs. 460/1997).

 

Dal dopo guerra in poi e sino ai nostri giorni, anche grazie a molti di questi soggetti, è stato possibile rendere sostanzialmente fruibili a tutti i cittadini i servizi sociali essenziali, nella logica prima di creazione e poi di consolidamento del Welfare State (ossia, di uno Stato Sociale). Negli ultimi tempi, la riduzione progressiva delle risorse pubbliche in concomitanza con l’incremento delle richieste di servizi sociali ha di fatto condotto ad una revisione del Welfare State, passando ad un sistema che potremmo definire misto (Welfare Mix), ove lo Stato e le Istituzioni pubbliche si servono sempre più della collaborazione operativa dei soggetti privati del mondo del Terzo Settore (denominato anche Non Profit) mediante il meccanismo giuridico ed economico dei rapporti di convenzione ovvero di accreditamento.

 

Tutto ciò ha condotto questo importante settore operativo del nostro Paese a supplire in massima parte all’intervento diretto statuale, esaltando in tal modo la capacità imprenditoriale del medesimo comparto, per esempio riuscendo ad intervenire nella programmazione e nell’effettuazione di servizi sociali con metodi e soluzioni spesso innovativi e flessibili, ma nel contempo non perdendo mai di vista la propria peculiarità costitutiva che si fonda sulla condivisione di scopi ideali e solidali.

 

Una delle criticità, però, almeno a livello normativo del mondo variegato del Terzo Settore e che comunque ha creato non poche problematiche di natura operativa, è stata da sempre la forte frammentazione delle disposizioni regolative di questi soggetti, che hanno sempre lamentato la mancanza di una legislazione organica che possa sottendere anche una visione unitaria d’insieme, seppur nelle differenti specificità, del comparto del Non Profit.

 

E neppure l’introduzione delle disposizioni sulle Onlus è riuscita a superare tale situazione, posto che tali norme hanno una valenza esclusivamente tributaria, per così dire sovrastrutturale, non creando alcuna soggettività nuova sotto il profilo civilistico.

 

Ora, con l’approvazione della Legge delega relativa alla riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, si sono poste le fondamenta giuridiche per pervenire ad una revisione organica della disciplina riguardante il mondo del volontariato, della cooperazione sociale, delle altre e diverse forme di associazionismo non profit, delle fondazioni e delle imprese sociali. L’obiettivo dichiarato è quello di riorganizzare, uniformare e coordinare il comparto del Terzo Settore, anche mediante l’armonizzazione degli incentivi e degli strumenti di sostegno, allo scopo di creare un rinnovato sistema di economia sociale, visto non solo quale insieme di valori e strutture giuridiche ed economiche, ma anche quale potenziale di crescita occupazionale.

 

Lo strumento operativo per pervenire a tutto ciò viene individuato dall’articolo 1 della Legge delega nella emanazione da parte del Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima legge delega (2 luglio 2017), di uno o più decreti legislativi attuativi. In particolare l’articolo 2 della legge delega evidenzia la necessità di semplificazione della normativa vigente ed il successivo articolo 3 stabilisce i criteri direttivi per la revisione delle norme del codice civile (titolo II libro primo) in materia di enti ed ancora il successivo articolo 4 fissa i criteri per la realizzazione di un nuovo codice del Terzo Settore che raccoglierà la normativa in materia a seguito dell’entrata in vigore di tutti i decreti delegati. Si pongono inoltre le basi per istituire un registro unico del Terzo Settore, la cui responsabilità e gestione sarà posta in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la cui iscrizione sarà resa obbligatoria per i soggetti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, europei o di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni. Parimenti sarà obbligatoria per fruire dei benefici fiscali e per esercitare attività in convenzione con Enti pubblici. Viene altresì prevista l’attivazione di un fondo (presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e di progetti promossi dal Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore. Il fondo è articolato per l’anno 2016 in due sezioni: la prima di carattere rotativo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro; la seconda, non rotativa, con una dotazione di 7,3 milioni di euro. Infine è stata prevista la costituzione della Fondazione Italia Sociale, ribattezzata da alcuni “l’Iri del Terzo Settore” e fortemente voluta dal Governo pensando, quale modello ideale, all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, centro statale creato nel 2003 per l’avanzamento della ricerca scientifica ad alto contenuto tecnologico. E’ una fondazione di diritto privato che opererà con risorse prevalentemente private e con funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico. Per lo svolgimento delle attività istituzionali del corrente anno è stata assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale di un milione di euro.

 

In conclusione, si deve ritenere come la legge delega costituisca davvero un importante provvedimento che interessa un mondo vastissimo di soggetti non profit, destinato a rinnovare un settore che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni e circa 5 milioni di volontari, per un fatturato di circa 63 miliardi di euro.

 

L’auspicio di tutti noi è che questa grande opportunità di rinnovamento e di potenziamento di un settore di operatività così decisivo per il nostro sistema economico e sociale venga gestita al meglio, se mi è permesso vorrei dire con coraggio, pervenendo ad una effettiva semplificazione e ad una chiarificazione dal punto di vista fiscale dei criteri di individuazione delle attività istituzionali, detassate, rispetto a quelle considerate commerciali ai fini fiscali e, quindi, imponibili. E che l’attività di controllo che sarà posta in essere nei primi periodi venga pianificata e vissuta da parte dei soggetti preposti a tale funzione quale azione di tutoraggio e di aiuto ai soggetti del Terzo Settore, residuandosi l’aspetto sanzionatorio e repressivo soltanto in quei casi in cui venga riscontrato che la configurazione della struttura giuridica ed economica non profit sia utilizzata illegittimamente, per svolgere attività prettamente speculative (lucrative), celandosi dietro il paravento del non profit e beneficiando di agevolazioni non spettanti.

_______________________________________________________________________________________

A cura di Gioacchino Dell’Olio