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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Responsabilità dell'amministratore e scelte gestionali

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (15.01.2018, n. 999) ha negato l’imputabilità dell’amministratore di una società,  a titolo di responsabilità ex art. 2392 C.C. , per aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.

 

I giudici richiamano una sentenza della Cassazione civile (sez. I, 28.04.1997, n. 3652), secondo la quale il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato “non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”.

 

Pertanto la valutazione sulla responsabilità giuridica dell'amministratore non può riguardare il merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute, ma l’eventuale mancata adozione di quelle cautele o l’ipotetica non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone agli amministratori secondo il metro della normale professionalità richiesta dal ruolo.

 

La diligenza è collegata al fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 C.C. , dovere che, ricordano i giudici, nel caso degli amministratori di società (come in tutti i casi di gestione di interessi altrui) assume le connotazioni del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: così già si era la Cassazione civile (sez. I, sentenza 24.08.2004, n. 16707).

 

Si tenga presente che, alla luce del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14), esiste una responsabilità personale dei soci amministratori di Srl, anche con il proprio patrimonio, verso i creditori, se non hanno adottato misure di controllo capaci di ravvisare per tempo l’avvicinarsi di una crisi reddituale o di liquidità e, di fatto, si introduce l’obbligo di organizzare un controllo di gestione atto a monitorare l’aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, in particolare l’andamento dei flussi di cassa ed il peso dei debiti.