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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Responsabilità dei sindaci per atti degli amministratori

Con sentenza n. 1001/2018 il Tribunale di Roma è intervenuto sul tema del concorso dei sindaci nelle condotte illecite contestate agli amministratori.

 

La materia è regolata dall’art. 2407 C.C. ed individua, in capo ai sindaci, elementi di responsabilità specifica per comportamenti propri (attestazione di fatti non veri e violazione del segreto d’ufficio) e di responsabilità concorrente, laddove gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito, tale da causare un danno ed i sindaci, violando le disposizioni relative alla condotta discendente dal loro ruolo, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza.

 

Anche quest’ultima rappresenta una responsabilità comunque direttamente imputabile per fatto proprio, essendo i sindaci chiamati a rispondere in relazione alla violazione dell’obbligo di vigilanza inerente la loro funzione.

 

La responsabilità dei sindaci, peraltro, è limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando il controllo.

 

Secondo il Tribunale di Roma la diligenza professionale deve essere verificata in concreto e sulla base delle caratteristiche specifiche, e comunque l’obbligo di vigilanza dei sindaci non deve limitarsi al controllo di legalità e all'eventuale revisione legale, ma è da considerarsi esteso al contenuto della gestione, attraverso il controllo attuabile nell’ambito del rapporto diretto necessariamente instaurato con gli amministratori: in particolare, sarebbe ravvisabile la violazione del dovere di vigilanza nel caso di svolgimento, da parte degli amministratori, di un’attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge (per configurare la responsabilità dell’organo di controllo è sufficiente non avere rilevato la violazione, o comunque non aver posto in essere gli atti che la legge ritiene necessari ai fini dello svolgimento diligente delle funzioni, provvedendo alle previste segnalazioni).

 

Ad avviso del Tribunale, invece, la responsabilità non è estendibile alle scelte gestionali compiute dall’organo amministrativo.