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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2017

Permessi leggi 104 e truffe

La Corte di Cassazione – Sezione Penale – con la sentenza 23 dicembre 2016, n. 54712, ha stabilito che il lavoratore che richiede permessi ai sensi della legge n. 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore coincidenti con l’attività lavorativa, non può però usare i giorni di permesso per finalità totalmente estranee all’assistenza.

 

I Giudici della Suprema Corte, nel ribadire che non esiste alcuna previsione normativa in base alla quale il lavoratore che si assenti per permessi ex lege n. 104/1992 debba prestare assistenza proprio nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, statuiscono per contro che i giorni di assistenza non sono però equiparabili ad assenze per ferie, ritenendo imputabile per truffa il dipendente che, assentatosi con causale “assistenza ex lege n. 104/1992” si sia poi recato all’estero per un viaggio di piacere con la propria famiglia, non prestando alcun tipo di assistenza al disabile per il quale era stato autorizzato a fruire dei permessi ex lege n. 104/1992.

 

Sebbene i Giudici stabiliscano che i permessi servano al lavoratore per prestare assistenza con continuità al disabile, d’altra parte non escludono la possibilità, per il dipendente, durante l’assenza, “di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”.

 

Nel caso oggetto di intervento, nessuna assistenza è però stata prestata, visto il viaggio all’estero, e il dipendente è pertanto stato accusato di truffa.