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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2016

Nuovo Codice appalti pubblici: novità in materia di lavoro

Nell’ambito del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti), vi sono anche disposizioni che riguardano il diritto del lavoro: esse attengono essenzialmente alla salvaguardia delle condizioni di impiego del personale addetto all'esecuzione dell'appalto e degli eventuali subappalti.

Tra queste segnaliamo in particolare due aspetti fondamentali.

 

1. Costo del Lavoro.

L'art. 23, co. 16, del Decreto dispone che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro sarà determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Fino all'adozione delle tabelle, si applicheranno le vecchie disposizioni regolamentari e quelle contenute nei Decreti ministeriali già emanati in materia. Inoltre, l’art. 97, co. 5, prevede che un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle suddette tabelle può costituire motivo di esclusione.

 

2. Aggiudicazione appalti e CCNL applicabile.

L'art. 30 individua i princìpi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, stabilendo che l'affidamento - e l'esecuzione - di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti devono rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Il principio di economicità, in particolare, può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal nuovo Codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati ad esigenze sociali. In questo senso, il successivo comma 3 impone che nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni gli operatori economici debbono rispettare gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, nonché dai contratti collettivi. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni va applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Testo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50    https://goo.gl/LTjFKJ

Ministero del lavoro - Nota 26 luglio 2016, n. 14775  https://goo.gl/j1WES1