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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2019

Licenziamenti collettivi e criteri adottabili

Con sentenza n. 31872 del 10/12/2018, in materia di licenziamenti collettivi, la  Cassazione Civile - Sezione Lavoro ha statuito che l'eventuale accordo sindacale raggiunto al termine della procedura di cui alla Legge 223/1991 può contenere i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative).

 

Tale principio vale a maggior ragione ove, per la peculiarità e l‘alta specializzazione dell'attività aziendale, il ricorso ai menzionati criteri di legge risulti del tutto insufficiente allo scopo di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva (e, conseguentemente, l'occupazione dell'intero complesso industriale).

 

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «laddove la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione (nel settore tecnico produttivo - bonifica bellica, ambientale e relativo monitoraggio), il criterio in questione non possa ritenersi generico o arbitrario, dovendo esso essere valutato, come già fatto dalle organizzazioni sindacali, nel peculiare e delicato contesto produttivo in cui esso è chiamato ad operare».

 

Ricordiamo che si parla di “licenziamento collettivo” per indicare l'ipotesi nella quale un’impresa, per motivi di crisi, di ristrutturazione aziendale o di chiusura dell'attività, effettua una importante riduzione del personale: i licenziamenti collettivi sono possibili soltanto in casi specifici individuati dalla legge e unicamente dopo la conclusione di un complesso procedimento al quale prendono parte anche le rappresentanze sindacali.