Con sentenza n. 24015/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente che assiste un proprio familiare usufruendo dei permessi ex legge n. 104/1992 non può essere trasferito da una unità produttiva: l’elemento dirimente, anche a parità di unità produttiva, è rappresentato dal mutamento geografico del luogo della prestazione lavorativa.
L’eccezione a tale regola, che postula le comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, è rappresentata dalla dimostrazione, a cura del datore, che le stesse possono essere soddisfatte soltanto attraverso il trasferimento di detto lavoratore.