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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2018

La maxisanzione per lavoro nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 9294 del 9 novembre 2018 - rispondendo ad una richiesta di parere concernente la corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione del provvedimento di maxisanzione per lavoro “nero”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 -  ha chiarito che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili, indicati dall’art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.

 

Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l’ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero” e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910; in tali casi, l’Ispettorato sottolinea come, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.