L'art. 2364 C.C. stabilisce che l’assemblea dei soci “determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non è stabilito dallo statuto”.
Per garantirne la deducibilità, i compensi devono essere stabiliti mediante specifica delibera dell'assemblea dei soci.
Se gli amministratori agiscono senza partita Iva, il loro compenso è fiscalmente assimilato al lavoro dipendente in quanto rientra nelle c.d. collaborazioni coordinate e continuative.
Nel caso di amministratore con partita Iva, se l'attività svolta in qualità di amministratore rientra nell'ambito della professione autonoma, i compensi andranno a costituire reddito di lavoro autonomo.
Tuttavia occorre tener presente che l'Agenzia delle Entrate – con circolare 12.12.2001, n. 105/E - ha affermato che i proventi da amministratore configurano reddito professionale solo quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali del professionista: in tutti gli altri casi il compenso va assimilato ai redditi da lavoro dipendente.
Sempre l'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione n. 113/E/2012, ha precisato che “l'Amministrazione Finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi”.