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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2017

L'Amministratore: natura e qualificazione giuridica

La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite 20 gennaio 2017, n. 1545, ha stabilito che per gli amministratori unici e i consiglieri di amministrazione, rispetto alla qualificazione del proprio rapporto giuridico nei confronti della società in seno alla quale esercitano il mandato, non trova applicazione la normativa di lavoro subordinato o autonomo o parasubordinato e che pertanto non ha ragion d’essere la contestualizzazione del rapporto in alcun contratto di lavoro.

 

La posizione dell’amministratore deve piuttosto essere intesa come quella di un organo della società e, per tale motivazione, non esistendo una dualità tra amministratore e persona giuridica, è esclusa la stipulabilità di un contratto di lavoro. Operativamente, per regolamentare il contenuto dei poteri dell’organo amministrativo nonché il compenso dello stesso e la durata della carica, dovrà essere utilizzato lo strumento tipico del diritto societario rappresentato dalla delibera del consiglio di amministrazione oppure dall’atto di nomina dell’assemblea.

 

E, in questo contesto, la sentenza stabilisce che “non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera”.

 

Sulla scorta anche di tale sentenza, la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento in merito alla natura ed alla qualificazione giuridica del ruolo di Amministratore.