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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2016

IRAP: le principali novità

Con l’avvicinarsi dei tempi di predisposizione dei bilanci di esercizio (nella realtà dal mese di marzo siamo già pienamente in mezzo ai “conti”) e, necessariamente, del calcolo delle imposte, pensiamo di fare cosa gradita ed utile nel riassumere brevemente alcune delle novità introdotte in materia di IRAP dalle Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014).

 

L’IRAP

 

In via preliminare dobbiamo ricordare che l’IRAP è un’imposta reale sul valore aggiunto che deriva dall’esercizio di attività d’impresa o professionali (ove gestite in forma organizzata), in relazione al territorio di produzione. Il gettito di tale imposta è quindi di spettanza della Regione territorialmente competente; nel caso in cui il contribuente operi su due o più territori regionali, il medesimo dovrà provvedere ad operare una ripartizione in proporzione alle retribuzioni effettivamente erogate ai fini previdenziali su ciascun territorio. Soggetti passivi sono dunque tutti coloro che esercitano un’attività, in forma autonoma ed organizzata, diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e/o di servizi.

 

Le società, fra cui le cooperative, sono sempre soggette all’IRAP. L’aliquota ordinaria è pari al 3,9%. Sono previste aliquote diverse per alcuni settori di attività; in particolare, per tutti i contribuenti del settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, l’aliquota è ridotta al 1,9% (con la legge di stabilità 2016, vedremo che tale aliquota non sarà più in vigore); per le società di capitali ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, l’aliquota è invece incrementata al 4,2%. Per le banche ed altri soggetti finanziari si ha un ulteriore incremento dell’aliquota al 4,65%, mentre per le imprese di assicurazione si arriva sino al 5,9%. Maggiorazioni ovvero riduzioni di aliquota, di detrazioni ovvero di deduzioni, possono essere disposte in via discrezionale dalle Regioni, le quali comunque non possono mai modificare le modalità di calcolo della base imponibile. La Regione Liguria, in particolare, per l’anno d’imposta 2015, ha disposto per le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui all’art. 1, comma a), della legge 381/91, iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 23/93, l’aliquota ridotta del 3%; si precisa che nei confronti dei consorzi di cooperative sociali tale aliquota agevolata si applica alla condizione che i medesimi abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali di cui all’art. 1, comma a), della legge 381/91. In ordine invece alle cooperative sociali e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) delle legge 381/91, iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 23/93, l’aliquota agevolata disposta dalla Regione Liguria è del 2,98%. Per una migliore specifica delle altre aliquote previste dalla Regione Liguria si rinvia al sito della medesima Regione www.regione.liguria.it (tasse e tributi>imposta sulle attività produttive).

 

 

Per i soggetti cd. IRES, quindi anche con riferimento alle cooperative, la regola generale è quella della derivazione diretta della base imponibile IRAP dagli elementi del conto economico previsto dal codice civile (art. 2425), sulla base di corretti principi contabili di qualificazione, inerenza ed imputazione temporale. Il linea generale, quindi, la base imponibile è costituita dalla differenza fra il valore della produzione (macroclasse A del conto economico) ed i costi ad esso correlati della produzione (macroclasse B del conto economico), fatta esclusione delle voci contabili di cui ai numeri 9), costi per il personale, 10 lett. c) e lett. d), svalutazione delle immobilizzazioni, dei crediti e delle disponibilità liquide, 12), quote di accantonamento per rischi e 13), altri accantonamenti.

 

Avuto riguardo alle modalità sopra riassunte di determinazione della base imponibile ai fini IRAP, sino dalla sua introduzione è stato subito evidente che tale imposta, di fatto, andava a colpire essenzialmente il costo del personale e l’indebitamento finanziario sotto forma di interessi passivi maturati; ciò in modo particolare, in anni di crisi, in cui si verificava il paradosso che un’impresa in perdita, si vedeva “colpita” dal tributo IRAP, pur non avendo conseguito alcun avanzo di gestione.

 

Negli anni passati il legislatore fiscale aveva iniziato, con una serie di provvedimenti, a porre un “argine” a tale effetto distorsivo, con la introduzione, del cd. cuneo fiscale, ossia del riconoscimento su base forfettaria di una serie di deduzioni dalla base imponibile IRAP, le quali avevano l’effetto di ridurre, appunto, l’incidenza del costo del lavoro su detta imposta.

 

In particolare, dalla base imponibile IRAP sono deducibili i seguenti importi: a) i contributi assicurativi (Inail), purché i medesimi abbiano effettivamente concorso alla formazione della base imponibile; b) la deduzione forfettaria pari ad euro 7.500/00 su base annua, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel processo produttivo; se il lavoratore è di sesso femminile ovvero è di età inferiore ai 35 anni, la deduzione si incrementa sino ad euro 13.500/00 sempre su base annua; c) i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ivi compresi i contributi corrisposti a forme pensionistiche complementari e ad altre gestioni previste dal contrato collettivo di lavoro; d) le spese relative agli apprendisti, ai disabili ed al personale  assunto con contratti di formazione e lavoro; e) i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, sia di base che applicata; f) una deduzione di euro 1.850/00 per ogni dipendente impiegato, fino ad un massimo di cinque, qualora i componenti positivi ai fini IRAP non siano eccedenti l’importo di euro 400.000/00. Si precisa che le deduzioni di cui alle lettere e) ed f) sono alternative a quelle di cui alle lettere b) e c).

 

LE NOVITA’

 

Dall’anno d’imposta 2015, in riferimento agli esercizi coincidenti con l’anno solare, è stata prevista una deduzione di euro 15.000/00, sempre su base annua, per ogni nuovo dipendente alla condizione che la sua assunzione determini un incremento del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto alla media dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dell’anno precedente.

Inoltre, a decorrere dall’anno 2015, con riferimento agli esercizi coincidenti con l’anno solare, è stata prevista la deducibilità della differenza tra il costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni dalla base imponibile spettanti alla società di cui prima. Tale previsione ha di fatto reso pertanto deducibile integralmente dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del lavoro dei lavoratori dipendenti (ovvero anche dei soci lavoratori per le stesse cooperative di produzione e lavoro) assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tale ambito, pertanto, l’agevolazione è frutto di un mix di politiche fiscali e del lavoro, con il fine ultimo di incentivare la stabilità occupazionale utilizzando la leva fiscale.

In caso di distacco di personale, l’agevolazione in commento compete all’impresa distaccataria, ossia a quella che utilizza la forza lavoro.

 

Infine è prevista un’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP per le società di capitali, fra cui le cooperative, che è cosi modulata, in funzione del valore della suddetta base imponibile ed è ragguagliata alla durata dell’esercizio:

sino ad euro 180.759,91 euro 8.000/00; tra euro 180.759,91 ed euro 180.839,91: euro 6.000/00; tra euro 180.839,91 ed euro 180.919,91: euro 4.000/00; tra euro 180.919,91 ed euro 180.999,91: euro 2.000/00.

 

Per le imprese autorizzate all’attività di autotrasporto merci deve rilevarsi che sono ammesse in deduzione dalla base imponibile IRAP le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non costituisce reddito imponibile per il dipendente.

 

Per le “società agricole” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 99/2004, è stato prevista la possibilità di deduzione in via integrale del costo complessivo dei lavoratori agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che: 1) il lavoratore sia stato assunto con contratto di durata almeno triennale 2) il lavoratore abbia almeno lavorato 150 giornate nel corso del periodo d’imposta.

 

In via generale, ed in ordine alla corretta compilazione del modello IRAP 2016, il contribuente dovrà dapprima continuare a calcolare tutte le deduzioni dalla base imponibile previste ai fini IRAP dall’art. 11 del D. Lgs. 446/97 (istitutivo dell’imposta IRAP) così come per gli esercizi passati; poi, in via residuale e sino a concorrenza dell’ammontare del costo complessivo del lavoro relativo ai rapporti a tempo indeterminato che è a carico del datore di lavoro, potrà applicare la nuova deduzione introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

 

Sono esclusi da tali agevolazioni i soggetti passivi d’imposta che determinano la base imponibile IRAP con il criterio cd. retributivo; in particolare, si tratta degli enti non commerciali in ordine all’attività di natura istituzionale dai medesimi perseguita e le cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa in relazione alla loro attività istituzionale.

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA

 

La  legge di stabilità 2015 prevede anche la possibilità di fruire di un credito d’imposta, pari al 10% dell’Irap lorda dell’esercizio, (senza tenere quindi conto di eventuali acconti versati o crediti derivanti dall’esercizio precedente) soltanto per i soggetti che non si sono avvalsi  in alcun modo di lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato) e dal periodo di tempo lavorativo (circolare 22/E del 09/06/2015 dell’Agenzia Delle Entrate – Direzione Centrale Normativa). Tale possibilità decorre dal periodo di imposta 2015.

Sono esclusi anche in questo caso i soggetti che determinano l’imposta con il metodo retributivo: gli enti non commerciali in ordine alla loro attività istituzionale e le cooperative edilizie a proprietà divisa ed indivisa in relazione all’attività istituzionale.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (codice tributo 3883) a decorrere dall’anno 2016.

 

 

(Gioacchino Dell’Olio e Luca Mazzitelli)