info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Aprile 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Indicatori della crisi di impresa ed oneri per amministratori e sindaci

 

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14), che ha riformato le procedura di composizione della crisi aziendale, tra l’altro, ha introdotto gli indicatori della crisi aziendale che  obbligano l’imprenditore ad adottare le misure ivi previste.

 

Costituiscono indicatori di crisi (art. 13) gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta, tenuto anche conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.


Sono indici significativi quelli che misurano: 

la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; 

i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

 

Gli organi di controllo (il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni), hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.


Se l’organo amministrativo segnala prontamente le criticità connesse con la gestione societaria, i suoi componenti sono esenti da ogni responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.

 

Nel caso in cui la società non ponga in essere idonee misure propedeutiche alla ristrutturazione societaria, gli organi di controllo societari, nonché i c.d. creditori pubblici qualificati, devono inviare una segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) che coadiuverà il debitore nell’adottare le misure ritenute più idonee per il superamento dello stato di crisi.


All’impresa che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, o che ha proposto tempestivamente la domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza, sono riconosciuti benefici, cumulabili tra loro, tra cui decurtamento degli interessi sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni tributarie e proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.