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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2018

Impresa sociale: il decreto correttivo

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D. Lgs. 20.07.2018 n. 95, correttivo del D. Lgs. 3.07.2017  n. 112. contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

 

E' confermato l’ampliamento da 12 a 18 mesi del termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina (entro il 20.01.2019), e ciò, secondo l'interpretazione ministeriale, varrebbe anche per le cooperative sociali.

Tuttavia, secondo il Notariato, poiché le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l’obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017 (20.07.2017).

E' auspicabile che intervenga un definitivo chiarimento sul punto.

 

Il decreto correttivo stabilisce che, per imprese sociali costituite in forma di cooperative, non si considera distribuzione di utili e di avanzi di gestione, anche indiretta, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e nel rispetto delle condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.
 

Tra le importanti novità introdotte dal decreto:

-          l'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio della detassazione, con l'unica condizione che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite;

-          come previsto per le società cooperative dall'art. 21, c. 10 L. 27.12.1997, n. 449, non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 Tuir (disposizione applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, c. 1);

-          l'agevolazione sugli investimenti nel capitale sociale di società imprese sociali, consistente nella detrazione o deduzione di un importo pari al 30% della somma investita (entro un tetto massimo per periodo di imposta), si applica a condizione che l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni e sia effettuato nei confronti di una società che, a prescindere da quando sia stata costituita, abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.