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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2016

Immediatezza del licenziamento disciplinare

Con sentenza n. 10839/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, comminato da un datore di lavoro per motivi disciplinari, poiché avvenne senza rispettare i principi di immediatezza e tempestività prescritti per l’esercizio del potere disciplinare.

 

La sentenza ribadisce il fatto che il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare sia il momento della conclusione delle indagini sia la tempistica circa l’intera successione temporale.

 

Nel caso in questione, il datore di lavoro comminò il licenziamento dopo due anni dall’apertura del procedimento disciplinare e a distanza di tre mesi dall’audizione del lavoratore.