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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2018

Fusione tra cooperative sociali: obblighi di comunicazione?

L'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 prevede che le operazioni di trasformazione, fusione e scissione che intervengono tra imprese sociali debbano essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità dei soggetti protagonisti di tali atti. Pertanto, gli organi amministrativi  delle imprese sociali interessate sono tenute a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di procedere all'attuazione dell’operazione straordinaria (fusione ecc.); l'efficacia degli atti societari rimane subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione ministeriale, che si intende comunque concessa (silenzio assenso) decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione al Ministero. Secondo le disposizioni attuative (contenute nel D.M. Lavoro 27.04.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.06.2018), la comunicazione deve contenere l'esposizione sintetica dell'operazione da porre in essere, trasmettendo anche in allegato la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione e un'apposita relazione degli amministratori. In termini letterali, all'adempimento prescritto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017 sarebbero soggette anche le cooperative sociali, che, come noto, sono di diritto imprese sociali.

 

Tuttavia, i primi riscontri di fonte ministeriale, in risposta a notifiche per operazioni di fusione tra società cooperative sociali, pongono in discussione la reale obbligatorietà della prescritta comunicazione. Infatti, rispondendo ad una notifica presentata da due cooperative sociali interessate a un'operazione di fusione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esaminato in via preliminare se l'operazione rientri nell'ambito di applicazione della disciplina autorizzatoria, ha evidenziato come  le società partecipanti alla fusione, in quanto cooperative sociali, siano imprese sociali ex lege, cui le disposizioni del decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili. Tra le disposizioni previste dalla normativa in materia di cooperative, ricorda il Ministero, va richiamato l'art. 2545- quaterdecies cod. civ., che ne prevede la sottoposizione ad autorizzazioni, vigilanza e controlli stabiliti dalle leggi speciali in materia di cooperazione e, più in generale, ricorda ulteriormente il Ministero, lo stesso D.M. 27.04.2018 stabilisce che alle società cooperative si applicano le norme previste dal Codice Civile. Il Ministero conclude ritenendo che alle cooperative sociali interessate dall'operazione di fusione non sia applicabile il generale regime autorizzatorio previsto dall'art. 12 D.Lgs. 112/2017. Se questa posizione ministeriale sarà confermata principio di portata generale, ciò eviterebbe alle cooperative sociali di osservare un adempimento che, tra l'altro, certamente allunga i tempi di realizzazione dell'operazione.