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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2018

Fatturazione elettronica e Garante della Privacy: ci sarà una proroga ?

A poco più di un mese dall’inizio dell’era generalizzata della fatturazione elettronica sono sorti dubbi, anche assai pesanti, in ordine alla sua “ ... compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”, come rilevato dal Garante della Privacy nel recentissimo provvedimento numero 481 emesso in data 15 novembre ultimo scorso.

 

Il parere rilasciato dal Garante rileva una serie di criticità nel sistema attuale che è incentrato sul ruolo dello SDI (Sistema d’Interscambio, ossia il “postino istituzionale” che controlla, smista e trasmette ai diversi destinatari tutte le fatture elettroniche predisposte ed emesse dai contribuenti nel formato standardizzato XML) realizzato dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il procedimento tecnico di fatturazione elettronica, ma che, nel contempo, permette la gestione di una mole davvero imponente di dati, soprattutto attraverso i canali dedicati web service ed FTP (utilizzato quest’ultimo per i grandi gruppi).

 

In particolare, in detto parere si rileva che “ ... il nuovo obbligo determina la concentrazione, presso soggetti che operano nei confronti di una grande moltitudine di operatori economici, di una mole enorme di informazioni, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali, che non si riscontra nella normale gestione delle attività economiche in cui, di regola, non vengono messe a disposizione di terzi informazioni sui beni e servizi ceduti, sulla clientela e sulle relative abitudini di consumo. È facilmente intuibile che la possibilità di accedere a simili banche dati stimoli grandi interessi rispetto ai quali sono, quindi, elevati i rischi di ulteriori utilizzi impropri, non solo con riferimento a trattamenti illeciti, ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici, in violazione dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 del Regolamento)”.

 

Inoltre, il Garante rileva ulteriori criticità su altri aspetti della procedura di fatturazione elettronica, fra cui la scurezza del canale di trasmissione FTP, le cd. app rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate al contribuente e la responsabilità assunta dalla medesima Agenzia nell’ambito del servizio gratuito di conservazione delle fatture, laddove parrebbe che la stessa non risponda giuridicamente per “... danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione ”.

 

Il Provvedimento del Garante della Privacy si conclude ingiungendo all’Agenzia delle Entrate di porre in essere gli accorgimenti tecnici ed amministrativi necessari per rendere conformi le procedure di fatturazione elettronica dianzi segnalate alla normativa sulla protezione dei dati personali.

 

Ciò premesso, ci si potrebbe chiedere se il parere del Garante possa essere di per sé sufficiente a comportare un differimento, cioè una proroga, dell’obbligo della fatturazione elettronica da parte di tutti gli operatori economici (fatte salve alcune ipotesi di operatori esclusi per legge, quali i soggetti che hanno aderito ai regimi di vantaggio ovvero i forfettari ed i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34 comma 6° del DPR 633/1972) che è fissato, quale data di decorrenza, dal 1° gennaio 2019.

 

Ad oggi, nonostante che le modifiche richieste dal Garante all’Agenzia delle Entrate non sembrano essere di poco conto, pare assai verosimile che venga comunque mantenuto inalterato l’obbligo di fatturazione elettronica a partire al 1° di gennaio del prossimo anno. Magari, con alcune modifiche limitate alle procedure tecniche e con il rinvio a data successiva per quelle più strutturali (per esempio, la criptatura degli invii) e prevedendo, come si sta peraltro già palesando in questi giorni, alcuni interventi correttivi quali l’esclusione da fatturazione elettronica dei dati sanitari (medici e farmacie) e l’estensione del periodo di disapplicazione delle sanzioni sino al mese di settembre del prossimo anno.

 

D’altronde, il Governo ha stimato nella propria legge di bilancio che la decorrenza dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fatturazione elettronica dovrebbe portare nelle casse dello Stato un gettito erariale di circa due miliardi di euro. E di questi tempi, con la Commissione europea che ci stringe ai fianchi per l’eccesso di deficit di bilancio, sarebbe probabilmente oltremodo complicato rinunciare ad una simile fonte di entrata.

 

A cura di Gioacchino Dell’Olio