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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2016

E' reato la falsificazione di F24

Considerato che il modello F24 costituisce attestazione del pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e del conseguente adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria, la falsità realizzata su tale documento integra il contestato reato di cui all’art. 476 c.p. Posto che la copia riservata all’ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento destinato al contribuente ha di per sé funzione di quietanza del pagamento con efficacia liberatoria, non vi è alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti, laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di un’attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni, ossia l’avvenuto pagamento dell’imposta“.

 

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18488 del 21 marzo 2016.

 

L’ articolo 476 del Codice Penale recita: “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.