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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2019

Distacco e codatorialità nel contratto di rete

Con circolare n. 7 del 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del distacco dei lavoratori e alla codatorialità relativamente all’ambito dei contratti di rete.

 

L’obiettivo della circolare è quello di portare l’attenzione degli Uffici Ispettivi su alcune criticità in merito a determinate modalità di distacco e condivisione dei lavoratori: tra queste si individuano l’assenza di responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori distaccati, la mancata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento nel caso in cui il dipendente sia socio di cooperativa, la non corresponsione delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario e festivo, la corresponsione esclusiva al lavoratore in malattia della quota rimborsata dall’INPS, la semplice comunicazione per far cessare il rapporto di lavoro con dipendenti sgraditi.

 

L’Ispettorato Nazionale evidenzia il fatto che tali condotte costituiscono violazioni dei diritti fondamentali

dei lavoratori, con profili sanzionatori anche penali, ribadendo che i dipendenti non possono subire pregiudizi dalla stipula di un contratto di rete.

 

Inoltre, la violazione degli obblighi relativi al trattamento economico e normativo è soggetta al regime della responsabilità in solido dei co-datori nel caso di violazione degli obblighi di trattamento retributivo e contributivo: i soggetti partecipanti alla rete sono infatti responsabili in solido a partire dal momento della iscrizione del contratto nel Registro Imprese, sia rispetto ai terzi sia relativamente ai rapporti interni.

 

Si coglie quindi l’occasione per fissare alcuni punti relativi a tale disciplina, prevista dall’art. 30 c. 4-ter del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, che dispone: “4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge

10 febbraio 2009, n. 5, […] l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

 

Vediamo che, per quanto riguarda il distacco, l’esistenza di un contratto di rete comporta uno sgravio dei requisiti necessari alla sua legittimità: a fronte della previsione normativa che richiede la presenza di uno specifico e concreto interesse del datore di lavoro a collocare un suo dipendente presso un altro soggetto, temporaneamente e per mansioni specifiche, la sussistenza di un contratto di rete introduce una presunzione di legittimità di tale interesse, in virtù dell’obiettivo comune individuato dalle aziende in rete nel contratto.

 

La norma prevede anche la possibilità di stipulare clausole per mettere in comune tutti o alcuni dei dipendenti delle imprese in rete, purché gli stessi siano regolarmente assunti da una di esse e che di tale previsione sia data adeguata pubblicità con l’iscrizione del contratto di rete nel Registro Imprese che, ricordiamo, ha natura costitutiva, rendendo efficace il contratto sia nei confronti dei contraenti che rispetto

ai terzi.

 

La previsione della codatorialità è in piena sintonia con la finalità del contratto di rete: tale tipologia negoziale è infatti volta alla collaborazione tra soggetti economici per il raggiungimento di obiettivi comuni,

con la condivisione di mezzi produttivi, conoscenze e competenze tecniche, come previsto dal comma 4-ter

dell’art. 3 del DLgs. 5/2009.

 

Ricordiamo analogamente che le aziende in rete possono costituire un fondo patrimoniale comune per raggiungere gli scopi individuati, non solo tramite il conferimento di fondi, ma anche attraverso la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del Codice Civile.

 

In conclusione, vediamo che la circolare evidenzia alcuni aspetti su cui gli Uffici Ispettivi porranno particolare attenzione in sede di accertamento, senza peraltro delegittimare quello che è stato individuato con favore dal legislatore come strumento per assicurare nuove e più elastiche modalità concrete di collaborazione tra le aziende.

 

A cura del

Dott. Valter Semino

Studio Legale Ivaldi