Una società (anche cooperativa) può svolgere l'incarico di amministratore condominiale.
Il principio affermato dall'art. 71 bis disp. att. C.C. sui requisiti per l’amministratore di condominio, che rinvia alle disposizioni di cui al titolo V, libro V C.C. relative alle società commerciali di persone e capitali, può essere esteso analogicamente, al di là della sua espressione letterale, alle società cooperative, sul presupposto che il fine mutualistico è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi detto fine nella creazione di occasioni di lavoro per i soci stessi.
Naturalmente, i requisiti prescritti dal citato articolo devono, comunque, essere presenti in capo ai soci che di fatto svolgono l’attività di amministratore di condominio.
Questo ha stabilito dal Tribunale Ordinario di Bologna - sezione specializzata in materia di Impresa - con la pronuncia del 15 marzo 2018.