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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2016

Contratto a tempo determinato, IRAP e attività stagionali

 

Il regime degli intervalli non trova applicazione “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.

 

L’attuale quadro regolatorio infatti continua a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 – da individuare a norma dell’emanando decreto ministeriale – per le quali non operano i limiti di cui all’art. 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2.

 

Nell’ambito di tali ulteriori ipotesi si ritiene possibile annoverare, in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.

 

Eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

 

Quanto sopra è stato chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 20 maggio 2016.

 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, all’interno della circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, ha rammentato la modifica all’articolo 11, comma 4-octies del decreto IRAP, con la quale viene estesa la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.