La Corte di Cassazione, con sentenza 11/3/2019 n. 6947, ha stabilito che “in una società cooperativa anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dalla L. 300/1970, nel testo novellato dalla L. 92/2012, art. 1, c. 42”.
La legge 142/2001, infatti, ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa: essa non costituisce più un mero adempimento del contratto sociale, ma dà vita ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Nell’attuale scenario normativo, in definitiva, la prestazione lavorativa del socio lavoratore acquisisce una propria autonomia, che rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.
Per la Cassazione ne consegue che, al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati nelle società cooperative per l’applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori (siano essi amministratori o meno) che al vincolo associativo sommano un rapporto di lavoro subordinato.