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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2018

Commissariamento delle cooperative: cosa cambia con la legge di bilancio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosiddetta legge di bilancio 2018, è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio ed ha apportato numerose e significative modifiche alla disciplina sulle cooperative.

 

In particolare, grazie al comma 936 dell’art. 1, sono stati introdotti alcuni cambiamenti volti a contrastare il fenomeno delle “false cooperative”, sanzionando chi cerca di sottrarsi all’attività di vigilanza, chi tenta di evadere il fisco e chi non rispetta le finalità mutualistiche proprie di questa forma societaria.

 

Tra le novità messe in campo dal legislatore, è utile portare l’attenzione sullo strumento della gestione commissariale, ovvero una forma di sanzione “lieve” che ha un effetto conservativo nei confronti della cooperativa commissariata, al contrario di altre misure più invasive che invece tendono a cancellare la cooperativa, come lo scioglimento, la cancellazione dall’albo o la liquidazione coatta.

 

La gestione commissariale, a ben vedere, non è una vera e propria new entry, ma era già contemplata dall’art. 2545 sexiesdecies del Codice Civile come risposta a situazioni di emergenza e di irregolarità che potevano riguardare una cooperativa.

 

Prima della riforma del 2017, il presupposto del commissariamento di una cooperativa era la presenza di un «irregolare funzionamento». In quel caso, la norma prevedeva che l’autorità di vigilanza, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, potesse revocare gli amministratori ed i sindaci della cooperativa e affidare contestualmente la gestione ad un commissario, cioè una persona esterna alla cooperativa, nominata appositamente dal Ministero. Al commissario veniva dunque affidato il compito di intraprendere tutto quanto necessario per risanare le irregolarità rinvenute.

 

Il legislatore, con la recente modifica del 2017, ha invece individuato due casi diversi e distinti in cui può essere attivata la gestione commissariale, che hanno sostituito l’unica possibilità vigente in precedenza.

 

Il primo caso è quello in cui siano presenti «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi», dicitura che ha sostituito la precedente di «irregolare funzionamento», definendola meglio (le irregolarità devono essere “gravi”) e ampliandola (compaiono anche gli indizi di crisi). Tale ipotesi giustifica la gestione commissariale ex 1° comma, art. 2545 sexiesdecies del Codice Civile.

 

La legge di bilancio ha aggiunto, inoltre, un 4° comma che introduce il secondo caso e rappresenta la vera novità della riforma: un commissario per quelle irregolarità «suscettibili di specifico adempimento». È quello che viene comunemente definito commissario ad acta, proprio perché la sua funzione consiste nell’adottare quegli specifici atti che permettono alla cooperativa di sanare la situazione di irregolarità in cui si trova, a differenza del commissario individuato dal 1° comma che dispone di poteri più ampi e non predeterminati. Considerato che il commissario ad acta viene nominato con decreto dal MiSe, che decide anche sui tempi e sulle modalità della gestione commissariale, è avverso a tale atto che può eventualmente essere proposto ricorso amministrativo, se si vogliono contestare i presupposti di fatto o di diritto su cui il decreto si fonda.

 

Prima di procedere al commissariamento, la legge prevede che l’autorità di vigilanza abbia l’obbligo di inviare una diffida alla cooperativa ritenuta manchevole, per far sì che essa possa venire a conoscenza delle irregolarità rilevate in sede di controllo e possa porvi rimedio per evitare la gestione commissariale.

 

Il commissariamento di cui al 4° comma, dunque, riguarda irregolarità di minore rilievo rispetto a quelle contemplate al comma 1°. Questa diversità giustifica una differente regolamentazione delle due ipotesi. In primo luogo, il commissario ad acta introdotto dalla riforma non si sostituisce in toto agli amministratori, ma si limita al compimento degli «specifici adempimenti indicati». Inoltre, la norma prevede che il commissario possa essere individuato dal MiSE anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo della cooperativa, eventualità che non sarebbe stata possibile per la gestione commissariale ex 1° comma.

 

Questa nuova modalità di commissariamento applicata alle cooperative dovrebbe rendere più pervasiva la lotta al fenomeno della falsa cooperazione, consentendo di intervenire anche in situazioni dove le irregolarità sono più lievi. Allo stesso tempo, gli effetti conseguiti con questo intervento dovrebbe essere più funzionali, risolvendo alcuni problemi nella governance delle cooperative prima che sia necessario comminare una sanzione ben più pesante e permettendo di rimettere in sesto l’assetto cooperativo attraverso l’intervento mirato di un soggetto esterno, il commissario ad acta.

 

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Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

Studio Legale Cuocolo

Avvocato amministrativista