Dal 20 maggio 2017, sono entrate in vigore le modifiche al codice degli appalti. Le novità sono contenute nel decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pubblicato sulla GU n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22.
Il provvedimento, composto da 131 articoli, apporta modifiche e integrazioni al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore.
Il decreto legislativo è stato adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato.
Sono previste clausole sociali obbligatorie nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti con riferimento a contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, in particolare per quelli che registrano un’alta intensità di manodopera, ossia quelli in cui l’incidenza del costo del lavoro è pari almeno al 50%.
Tra le altre novità introdotte:
- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
- manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;
- albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.