L’Agenzia delle Entrate, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa:
- dagli enti di nuova costituzione,
- dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o
- dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, come stabilito dal D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
Per accedere al sito dell’Agenzia e scaricare l’Elenco permanente degli iscritti clicca qui.