Con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che tutele poste dall’art. 35 del D.L.vo n. 198/2006 circa il licenziamento dell’uomo nel periodo dell’anno susseguente alla celebrazione del matrimonio non costituiscono una discriminazione di genere.
Secondo la Corte, infatti, tale disparità di trattamento tra uomo e donna è finalizzata alla tutela della maternità, costituzionalmente garantita (art. 37, comma 1, Cost.) alla donna e al bambino, garanzia volta a tutelare “la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino“.