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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2017

Bilanci 2016 e cooperative: le novità

 

 

I bilanci relativi all’esercizio 2016 – di prossima predisposizione ed approvazione da parte di tutte le società – sono assoggettati ad alcune significative novità, discendenti dai nuovi principi contabili.

In particolare, esistono poi peculiarità legate alla forma giuridica della società cooperativa. A queste novità dedicammo già una giornata seminariale il 22 marzo 2016.

Lo scorso giovedì 16 marzo abbiamo organizzato, come Alleanza delle Cooperative, un ulteriore approfondito Seminario, con la collaborazione dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili.

Vi consigliamo caldamente di esaminare il materiale presentato in quell’occasione, scaricabile alla pagina http://www.legaliguria.coop/cooperative-e-bilanci-relazioni-e-un-quaderno-che-spiegano-le-novita/

 

Senza in alcun modo voler sostituire i documenti segnalati (la cui integrale lettura è assolutamente raccomandabile) vediamo di seguito alcune tra le principali NOVITA’ di interesse particolare per le cooperative.

 

 

Art 2423 cod. civ. -   Redazione del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

 

Ma una novità molto importante è rappresentata dalla nuova classificazione delle imprese in tre diverse categorie (vedi immagine tabella).

 

Micro-imprese

Sono obbligate alla redazione dello schema di conto economico (in forma abbreviata) e dello schema di stato patrimoniale (in forma abbreviata); sono invece esonerate dall’obbligo di redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

Tuttavia le informazioni residuali rilevanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale.

 

Piccole imprese

Sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella nota integrativa. Per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati possono non applicare il metodo del “costo ammortizzato”. Rimane comunque l’obbligo di fornire tutte quelle informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell’art. 2423 c.c.

 

Tuttavia, il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto il nuovo art. 2435 ter c.c. senza abrogare né modificare espressamente e testualmente gli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., i quali pertanto sono ad oggi in vigore.

 

Quali conseguenze, quindi, per una cooperativa che rientra nei parametri quantitativi previsti dall'art. 2435 - ter per la Microimpresa, ma che – in quanto cooperativa – è comunque tenuta all'osservanza dei dettami previsti dell'art. 2513 del c.c., ossia attestare nella nota integrativa la propria condizione oggettiva di prevalenza, relazionare sul carattere  mutualistico della gestione (art. 2545 c.c.) ed evidenziare tutte le varie informazioni che usualmente è obbligo e/o buona prassi inserire nella nota integrativa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: calcolo del ristorno, dettaglio partecipazioni, carattere di indivisibilità delle riserve e loro movimentazioni, numero soci e movimentazioni della compagine sociale, ecc), tutti elementi che hanno anche lo scopo di rispondere alle esigenze della revisione annuale o biennale prevista dal D.lgs. 220/2002?

 

Tutte le informazioni richieste espressamente dal codice civile e dai principi contabili o dettate da esigenze informative del redattore, comprese quelle specifiche per le società cooperative, devono essere fornite nei campi testuali presenti nella tassonomia, che sono in forma libera ma con una dimensione di caratteri limitata. Laddove tali spazi risultassero insufficienti, si potrebbe scegliere di includere le informazioni mutualistiche in un’apposita relazione da integrare al bilancio come generica appendice mutualistica, da redigere includendovi unicamente dette indicazioni. Tale relazione, definibile come “relazione sulla gestione mutualistica”, considerata alla stregua degli altri documenti allegati al bilancio, permetterebbe di superare qualsiasi questione legata alla tassonomia xbrl.

 

Naturalmente è sempre possibile mantenere il deposito del bilancio completo di nota integrativa in formato XBRL, con tutte le informazioni richieste dalla legge, comprese le disposizioni speciali per le cooperative, e dai principi contabili secondo la rappresentazione tabellare e descrittiva utilizzata per i bilanci precedenti. In tal caso, la nota integrativa redatta nel formato “libero” dovrà essere quella depositata presso la sede dell’impresa e approvata dall’assemblea dei soci; in calce alla stessa o nel verbale dell’assemblea di approvazione, andrà indicato che “lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale”.

 

Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico si è posto il problema, ed  ha trasmesso a tutti i  propri revisori la circolare del 21.03.2017, riguardante “Il nuovo articolo 2435 ter c.c. e le conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle microimprese”.

Nella circolare si precisa che “i Revisori, che riscontrino nel corso delle verifiche che la cooperativa si sia avvalsa della presunta facoltà prevista dall’art. 2435 ter c.c., dovranno verificare se:

-      l’omissione della Nota Integrativa non ha consentito l’indicazione delle notizie di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies, 2° comma. In questo caso, non essendo stato rispettato l’obbligo informativo, la cooperativa dovrà essere diffidata a riapprovare nuovamente il bilancio nel formato previsto ed inserendo le richieste notizie, depositandolo presso il Registro delle Imprese;

-      al di là del semplice rispetto della tassonomia del bilancio, gli obblighi di informazione di cui sopra sono comunque stati assolti, attraverso l’inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative. In questo secondo caso, trattandosi di irregolarità meramente formale, che non inficia, sul piano dei contenuti, l’adempimento dell’obbligo di informativa, i revisori segnaleranno l’irritualità nella redazione del bilancio al punto 56) del verbale, alla voce: - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale - prescrivendo, per il futuro ed in assenza di novelle normative, un più rigido rispetto delle previsioni codicistiche e concludendo le verifiche, ove non emergano ulteriori irregolarità, con la proposta di rilascio del certificato.

 

Calcolo del ristorno ai soci: nella determinazione del calcolo della somma massimamente ristornabile ai soci delle cooperative si è sempre proceduto, oltre ad altre operazioni di calcolo, ad epurare l'avanzo di gestione dal risultato delle gestione straordinaria (voce E del conto economico, ove positiva). Tenuto conto che nel nuovo art. 2425 del c.c. tale sezione (voce E) del conto economico non è più prevista, con l'obbligo di riallocare i proventi straordinari nella voce "A5 altri proventi e ricavi" e gli oneri straordinari nella voce "B14 oneri diversi di gestione" e fornendo evidenza nella nota integrativa di tali voci ove rilevanti o di effettivo carattere di straordinarietà, è ancora obbligo sottrarre tali componenti nel determinare l'avanzo di gestione ai fini del calcolo del ristorno?

La risposta è positiva. Come confermato anche con circolare del MISE del 29/03/2017, occorre “determinare l’avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico)”. E pertanto “l’avanzo complessivo della gestione dovrà essere depurato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito”.