L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha fornito le istruzioni operative riguardanti la concessione dei permessi ex legge n. 104/92 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
La circolare ribadisce anche che la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire dei permessi ex legge n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001, mentre il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex legge n. 104/92.