Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il D.M 21.12.2018 con cui ha definito le modalità relative alle attività di agricoltura sociale e i requisiti minimi dell’attività di inserimento socio-lavorativo per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, per la realizzazione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità.
Tali attività sono tutte riconosciute come attività di agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale (ogni Regione provvederà a fissare i termini temporali che denotino la continuità delle attività di agricoltura sociale).
Per quello che riguarda l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, il loro numero deve essere costituito da almeno 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, almeno 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da 16 a 20 unità e almeno il 10% del totale degli addetti per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative.