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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2016

Accordo per RSPP del 7 luglio 2016: le novità

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato – Regioni che sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza.

 

In particolare, l’Accordo disciplina i requisiti della formazione per Responsabili ed Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.


È prevista un a nuova articolazione del percorso formativo RSPP in tre moduli:


modulo A – 28 ore fruibile anche in modalità e-learning;


modulo B – 48 comune a tutti. Ad eccezione di quattro settori che devono integrare con dei moduli di specializzazione:


SP1 Pesca-agricoltura 12 ore


SP2 cave-costruzioni 16 ore


SP3 sanità residenziali 12 ore


SP4 chimico-petrolchimico 16 ore


modulo C – 24 ore;


le ore per le verifiche di apprendimento sono da aggiungere ai singoli corsi.


L’aggiornamento subisce modifiche sostanziali nel monte ore:


ASPP – 20 ore


RSPP – 40 ore


il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo.


L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;


dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.


Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni.


Anche l’aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro e Rappresentanti dei Lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.


L’Allegato VI precisa che la formazione specifica dei Lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.

 

Clic qui  per scaricare il testo ufficiale